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[1]Lo Stato contribuira' in ragione della meta' nella spesa che, entro i limiti dell'importo dei progetti relativi, sara' sostenuta dalla provincia di Catanzaro per la ricostruzione dei ponti sui fiumi Lamato e Pesipe lungo la strada Marcellinara-Pizzo.
[2]I detti progetti dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'appalto delle opere.
[3]Il contributo governativo sara' corrisposto in proporzione dello stato di avanzamento dei lavori, in base a certificato dell'ufficio del Genio civile, con la ritenuta di un decimo sull'importo di ciascuna quota, da restituire dopo l'approvazione del collaudo da parte del Ministero dei lavori pubblici.
[4]La spesa per il contributo governativo gravera' sul fondo autorizzato dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e successive, per la costruzione di strade provinciali in Calabria.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data ad Aglie', addi' 7 aprile 1917.
[7]TOMASO DI SAVOIA.
[8]Bonomi - Carcano.
[9]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 2 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
