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[1]In aggiunta alle somme concesse con la legge 31 marzo 1904, n. 140, e successive per la esecuzione di opere pubbliche in Basilicata sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni:
- a)lire 800.000 per la costruzione di strade nazionali;
- b)lire 2.000.000 per ultimare e sistemare le strade comunali obbligatorie;
- c)lire 2.000.000 per costruire e sistemare le strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati;
- d)lire 200.000 per la costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi.
[2]E' pure autorizzata la spesa di lire 1.000.000 per le opere di riparazione straordinaria e per il contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata, e nella spesa di manutenzione degli acquedotti costruiti a cura dello Stato in base alla legge 31 marzo 1904, n. 140, a termini dei successivi articoli 8 e 9.
Testo in vigore dal 2 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
