Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono incapaci all'ufficio di giurato:
[2]1° Coloro che non sanno leggere, ne' scrivere;
[3]2° Gli interdetti e gli inabilitati;
[4]3° I falliti non riabilitati;
[5]4° Coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo;
[6]5° I domestici con salario o senza.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
