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[1]Coloro che, malgrado la notificazione ad essi fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o, venendo estratti a sorte per compiere il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa da cento a mille lire, con sentenza della Corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

[2]I giurati che, senza il permesso della Corte di assise, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giuri' o la regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla Corte stessa, oltre alla detta multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico e ai danni ed interessi verso le parti.

[3]Pronunziata una condanna contro il giurato contumace che non giustifica la sua assenza, questa condanna non potra' rinnovarsi nei successivi giorni della quindicina.

Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1937~art44 · fonte del testo

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