Art. 43
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Fatta l'estrazione dei giurati, senza che il Ministero Pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non e' ammesso alcun ricorso sulla legalita' della costituzione del giuri', a meno che non siensi violate le forme stabilite nella prima parte dell'art. 36, o abbiano fatto parte del giuri' le persone di che nell'articolo 5, nell'articolo 8, numeri 2 e 4, e nell'articolo 37, numeri 2, 3 e 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
