Art. 40
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[1]Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, il Pubblico Ministero, e dopo di lui l'accusato, hanno facolta' di ricusarne, senza addurne alcun motivo, otto per ciascheduno.
[2]La ricusa deve esser fatta al momento dell'estrazione di ciascun nome.
[3]Compiuto il numero di quattordici non ricusati, cessa l'estrazione e il giuri' e' composto.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 29 ottobre 1913
