Art. 36
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[1]((Nel giorno stabilito per ciascun dibattimento il presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'imputato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi siano ventiquattro giurati ordinari presenti, questo numero e' completato coi giurati supplenti gia' estratti a sorte, giusta gli articoli 29, 30 e 31, secondo l'ordine della loro estrazione. Egualmente si provvede se occorre la presenza di ventotto giurati a norma della prima parte dell'art. 39. Se cio' non ostante non si raggiunga il numero di ventiquattro o ventotto giurati presenti, il presidente della Corte di assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.
[2]All'estrazione innanzi indicata si procede altresi', quando, sospeso il dibattimento, debbano averne luogo altri ai quali, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 380 del Codice di procedura penale, non possano partecipare i giurati del dibattimento sospeso.
[3]I giurati supplenti estratti in udienza prestano servizio per tutta la quindicina, tranne che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto.
[4]Per i dibattimenti che debbono aver luogo nelle udienze successive, si fa la comunicazione prescritta dall'art. 35; per quelli fissati nei due giorni successivi la comunicazione segue nel giorno stesso dell'estrazione e per gli altri ai quali si procede nel giorno stesso l'estrazione tien luogo di comunicazione)).
Testo in vigore dal 29 ottobre 1913 al 16 dicembre 2009
