Art. 35
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Il presidente delle Assise, o il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la Corte d'assise tre giorni prima dell'udienza fa dare al Pubblico Ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati ordinarii e supplenti estratti a sorte pel servizio della quindicina, coll'indicazione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione e della residenza.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
