Art. 32
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I presidenti delle Corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte d'assise per un termine maggiore di quindici giorni. Incominciato pero' col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
