Art. 31
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[1]Nelle estrazioni a sorte indicate negli articoli 29 e 30 non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8, o essere dispensati dal servizio secondo l'articolo 4. I relativi cartellini sono tolti dalle urne.
[2]Le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.
[3]In tutti i casi, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse a chiave e suggellate, secondo la prescrizione dell'articolo 28. Il cancelliere stende processo verbale delle seguite operazioni nel modo stabilito dall'articolo medesimo.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
