Art. 30
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[1]Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o piu' Corti d'assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti quante sono le Corti.
[2]Quando le Assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovra' sedere la Corte, il quale fara' l'estrazione dei quaranta giurati ordinari nella forma stabilita dall'articolo precedente. Posti quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune e descritti nella lista definitiva del medesimo, ne estrae i nomi dei giurati supplenti.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
