Art. 28
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[1]Appena formate le liste del circolo, nella prima quindicina del mese di gennaio di ciascun anno, il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, pone in un'urna portante l'indicazione giurati ordinarii tanti cartellini quanti sono i giurati ordinarii della lista del circolo, ed in altra urna portante l'indicazione giurati supplenti, tanti cartellini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellino e' scritto il nome e cognome del giurato, il nome del padre, la condizione e la residenza.
[2]Le urne vengono quindi suggellate e chiuse a chiave. Il presidente custodisce la chiave.
[3]Di queste operazioni il cancelliere stende processo verbale che e' sottoscritto da lui, dal presidente, dai due giudici intervenuti e dal Pubblico Ministero.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
