Art. 27
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Qualora le Giunte mandamentali e le Giunte distrettuali od i Consigli provinciali trascurassero di adempiere alle attribuzioni ed operazioni loro affidate dalla presente legge, le liste mandamentali saranno formate dal pretore del capoluogo del mandamento con due pretori viciniori, e le liste distrettuali dal presidente e dai due giudici piu' anziani del tribunale.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
