Art. 25
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Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero minimo d'individui assegnato al medesimo o un numero minore, sono questi destinati tutti a prestare servizio come giurati presso la Corte d'assise nell'anno seguente, purche' abbiano le condizioni prescritte dalla presente legge; ma se il numero fosse inferiore a cento, il circolo s'intende temporaneamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con decreto Reale, finche' ne dura il bisogno.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
