Art. 21
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[1]Nel procedere alla eliminazione di che al numero 4 dell'articolo 18 la Giunta distrettuale terra' conto, come se fossero compresi nella lista, anco dei nomi di coloro sull'ammissione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto reclamo.
[2]Se codesti nomi non fossero dalla Giunta compresi nella eliminazione, e se la Corte di appello, nei casi previsti dall'articolo 20, ordinasse la loro iscrizione nella lista, essi saranno aggiunti alla medesima.
Testo in vigore dal 12 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
