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L'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' sostituito dal seguente: "L'Ispettorato del lavoro puo' disporre la estensione del periodo di assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo per un ulteriore periodo d'assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino. "Inoltre la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui alla lettera c) del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale le sara' conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianita'. "Le disposizioni di cui al successivo art. 17 non si applicano durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma".

Testo in vigore dal 15 giugno 1951 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1951-05-23;394~artunico · fonte del testo

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