Art. 3
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[1]La conferma di cui al 1° comma dell'art. 2 della presente legge sara' fatta con decreto Ministeriale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 giugno 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Gazzera.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 18 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
