Art. 2
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[1]I militari di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1489, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano conseguita la nomina ad ufficiale in altra arma o corpo e non abbiano superato l'eta' di anni 55, possono essere confermati nel grado di aspirante, con l'anzianita' loro attribuita all'atto della nomina.
[2]Essi conserveranno tale grado fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di eta', salvo i casi di riconosciuta inabilita' fisica al servizio militare.
Testo in vigore dal 18 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
