Art. 1
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Gli aspiranti medici che non abbiano potuto conseguire la nomina a sottotenente medico di complemento, in base alle disposizioni del R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1216, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, conserveranno il grado di aspirante fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di eta', salvo i casi di riconosciuta inabilita' fisica al servizio militare.
Testo in vigore dal 18 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
