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L'importo lordo della tredicesima mensilita' spettante ai gestori del lotto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e' pari a un dodicesimo dell'aggio lordo liquidato ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni. L'ammontare della predetta gratificazione non puo' essere inferiore alla somma lorda corrisposta allo stesso titolo all'aiuto ricevitore che presta servizio per l'intera settimana e non puo' superare le lire 60.000 lorde. L'importo lordo della tredicesima mensilita' spettante agli aiuto ricevitori ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e' pari ad una mensilita' della retribuzione stabilita in base all'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, numero 1077, e successive modificazioni, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;52~art4 · fonte del testo

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