Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono soppressi a decorrere dal 1 luglio 1955:

  • a)l'indennita' di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;
  • b)gli assegni personali in godimento alla data del 30 giugno 1955;
  • c)l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396. Nei confronti del personale indicate al precedente articolo 2 e' altresi' soppresso a decorrere dal 1 luglio 1955 l'assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1410~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari