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Amministrativo
Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegrafici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Legge 13 dicembre 1956, n. 1410
- Aggiornato al
- 29 dicembre 1956
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, alle dirette dipendenze…
- Art. 2La retribuzione mensile lorda dei procaccia, scortapieghi e scambisti, vincolati da…
- Art. 3Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono soppressi a…
- Art. 4Nel caso di cumulo del servizio di procaccia con quelli di ricevitore o portalettere, per…
- Art. 5Al personale indicato negli articoli 1 e 2 sono corrisposte, a decorrere dal 1 luglio…
- Art. 6Il limite massimo di spesa per la stipulazione delle obbligazioni personali di cui…
- Art. 7La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, stabilita dal…
- Art. 8A decorrere dal 1 luglio 1956, la retribuzione mensile lorda del personale di cui al…
- Art. 9Per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 sono estese ai personale di cui ai…
- Art. 10La tredicesima mensilita', spettante al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ai…
- Art. 11Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181…
