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I funzionari ed impiegati in servizio presso Uffici diplomatici e consolari situati in sedi per cui, secondo la tabella B allegata al decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, i giorni di viaggio di andata e ritorno da computarsi oltre la durata dei congedi siano complessivamente superiori a dodici, non potranno usufruire del congedo ordinario che dopo trascorso il ventesimo mese di servizio effettivo e continuato all'estero valendosi della facolta' di cumulare i due mesi di congedo ordinario, prevista dal decreto suddetto.
Testo in vigore dal 19 giugno 1939 al 22 dicembre 2008
