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I funzionari ed impiegati in servizio presso Uffici diplomatici e consolari situati in sedi per cui, secondo la tabella B allegata al decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, i giorni di viaggio di andata e ritorno da computarsi oltre la durata dei congedi siano complessivamente superiori a dodici, non potranno usufruire del congedo ordinario che dopo trascorso il ventesimo mese di servizio effettivo e continuato all'estero valendosi della facolta' di cumulare i due mesi di congedo ordinario, prevista dal decreto suddetto.

Testo in vigore dal 19 giugno 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-05-15;809~art2 · fonte del testo

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