Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1939 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il congedo ordinario in ragione di un mese per anno non potra' essere fruito dai funzionari ed impiegati presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero se non dopo trascorsi otto mesi di servizio effettivo e continuato all'estero.
Testo in vigore dal 19 giugno 1939 al 22 dicembre 2008
