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[1]Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e della Aeronautica militare presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

[2]Scuole del Corpo equipaggi militari marittimi; Scuola di guerra aerea; Scuola di applicazione; Scuola di aerocooperazione; Scuole di volo; Scuole specialisti; Scuole di lingue estere; Servizi e reparti militari marittimi;

[3]Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione; Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.

[4]Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma precedente e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-15;1023~art1 · fonte del testo

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