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[1]Una Commissione, nominata e presieduta dal Ministro per l'educazione nazionale, esamina i titoli delle persone proposte per il conferimento della Stella al merito della scuola e dei diplomi di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge e designa quelle che ritiene meritevoli.
[2]La Commissione e' cosi' costituita:
[3]i direttori generali del Ministero;
[4]un rappresentante del Partito Nazionale Fascista; un rappresentante della Reale Accademia d'Italia;
[5]il vice-presidente del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti;
[6]i fiduciari nazionali delle sezioni dell'Associazione fascista della scuola;
[7]un rappresentante dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio;
[8]un rappresentante del Sindacato nazionale fascista insegnanti privati;
[9]due membri scelti tra coloro che siano insigniti del diploma di benemerenza di prima classe dell'educazione nazionale e dell'istruzione popolare. Successivamente saranno aggiunti alla Commissione due membri scelti tra gli insigniti del diploma di prima classe dei benemeriti delle arti e i decorati della stella d'oro al merito della scuola.
[10]Tali membri dureranno in carica due anni e potranno essere confermati.
[11]Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo A. dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale di grado non inferiore al 9°.
[12]Con apposito regolamento saranno stabilite le modalita' relative al conferimento dei diplomi e della stella al merito della scuola.
Testo in vigore dal 15 luglio 1939 al 1 febbraio 1951
