L'Istituto superiore di sanita', su proposta delle Universita' o di altri enti o istituzioni pubbliche, puo' accogliere, in qualita' di ospiti, studiosi italiani e stranieri, che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto. L'ospitalita' viene concessa per un periodo che, di regola, non deve superare un anno. Il numero degli ospiti ammissibili per ciascun laboratorio e' determinato annualmente dal Comitato amministrativo dell'Istituto. L'ospite ha l'obbligo della frequenza e deve uniformarsi alle norme vigenti per il personale dell'Istituto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1332~art8 · fonte del testo

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