Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Agli effetti della presente legge, e in applicazione dell'art. 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, sono considerati direttori didattici i direttori generali, gli ispettori scolastici municipali, i direttori locali e dirigenti e in generale tutti gli stipendiati comunali preposti alla vigilanza didattica di scuole elementari o di gruppi di scuole di un Comune o di Comuni consorziati.
Testo in vigore dal 15 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
