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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' data facolta' al prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia, di emanare ordinanze, aventi forza obbligatoria, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle citta'.
[8]Le ordinanze del prefetto sono eseguite in via amministrativa, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1928 - Anno VII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Martelli.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 24 agosto 1939
