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[1]L'Istituto per il credito navale e' sciolto e le sue attivita' e le sue passivita' sono trasferite di diritto al'Istituto mobiliare italiano il quale provvedera' a rimborsare agli enti sottoscrittori le quote di capitale versato secondo le modalita' che saranno emanate a norma del successivo art. 3.
[2]Ferme rimanendo le facolta' del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano - a norma del decreto-legge Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661, e dei Regi decreti-legge 7 novembre 1920, n. 1687, e 4 ottobre 1928-VI, n. 2307, per l'esercizio del credito navale, sono trasferite all'Istituto mobiliare italiano e al Consorzio stesso, a seconda della rispettiva competenza, le facolta', i diritti e i privilegi spettanti all'Istituto per il credito navale relativamente all'esercizio del credito stesso.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 1 gennaio 1994
