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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]I Comuni e le Provincie che, durante lo stato di guerra, abbiano acquisito o verranno ad acquisire, ai sensi dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925-III, n. 2578, della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, o in base a disposizioni contrattuali, il diritto al riscatto di servizi affidati all'industria privata, potranno esercitare tale diritto, in deroga alle disposizioni del secondo comma del precitato articolo o a qualsiasi disposizione contrattuale, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 31 ottobre 1941-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 13 novembre 1941 al 9 maggio 2025
