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[1]I rettori delle universita' e i direttori degli istituti superiori e medi, sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento e' dovuto anche a quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma medesimo.
[2]Il modulo relativo sara' fornito alle universita' e agli istituti superiori e medi dal Ministero dell'istruzione pubblica.
[3]Per il conferimento della laurea o del diploma non e' dovuta alcuna tassa.
Testo in vigore dal 29 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
