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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]I capi degli Istituti d'istruzione artistica sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, il diploma di licenza al nome degli studenti caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento e' dovuto anche alla memoria di quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora compiuto il corso degli studi per il conseguimento del diploma medesimo.
[8]Il modulo sara' fornito agli studenti d'istruzione artistica dal Ministero della pubblica istruzione.
[9]Per il conferimento dei diplomi non e' dovuta alcuna tassa.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 18 marzo 1928 - Anno VI
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Fedele.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 30 marzo 1928 al 16 dicembre 2009
