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L'articolo 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - Salva la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al terzo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non puo' superare: per i mutui, i dieci anni; per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni; per le aperture di credito, i tre anni. E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno. Gli istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di societa' finanziarie aventi per fine di promuovere lo sviluppo di imprese, operanti su territori di competenza degli istituti stessi, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, nonche' sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle societa' medesime".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-10;23~art9 · fonte del testo

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