Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sono esenti dalle pene pecuniarie:

[2]1° coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1571;

[3]2° i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Testo in vigore dal 3 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-11;166~art7 · fonte del testo

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