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La disposizione del quinto comma dell'art. 3 del. R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280, che commina la decadenza dal diritto di valersi del certificato peritale ove non sia presentato nel termine stabilito dal quinto comma dello stesso articolo, non si applica a condizione che il detto certificato risulti presentato al competente Ufficio del registro alla data di pubblicazione della presente legge, ovvero sia presentato entro 120 giorni dalla stessa data.
Testo in vigore dal 3 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
