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[1]Restano in vigore le dilazioni gia' stipulate per il pagamento di tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui alla presente legge e' subordinata al puntuale adempimento di quanto e' stabilito nell'atto di dilazione.
[2]Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione della presente legge, la concessione dei benefici e' subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro 120 giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto e' stabilito nell'atto stesso.
Testo in vigore dal 3 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
