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[1]Sono esenti dalla sopratassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette.
[2]Sono del pari esenti dalla sopratassa comminata dall'articolo 16 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione inesatta.
[3]Sono inoltre condonate:
- a)la pena pecuniaria da L. 50 a L. 150, comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiamo adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte;
- b)la pena pecuniaria da L. 25 a L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.
[4]Le disposizioni del comma primo e secondo del presente articolo si applicano anche per le sopratasse dovute per la omissione o la infedelta' delle dichiarazioni prescritte dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, riguardante la emissione del prestito redimibile 5 per cento e la istituzione della imposta straordinaria immobiliare, dal R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle societa' per azioni e dal Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.
Testo in vigore dal 3 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
