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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La condizione a cui e' sottoposto il pagamento dei sussidi concessi dal decreto 10 novembre 1860, n. 156, del R. commissario straordinario generale per l'Umbria ai comuni di Foligno, Citta' di Castello, Orvieto, Todi, Terni, Norcia, Poggio Mirteto, Assisi, Citta' della Pieve, s'intendera' soddisfatta rispetto alle scuole medie, qualora ciascuno di essi mantenga solamente un ginnasio oppure una scuola tecnica Regia o pareggiata.
[7]Alla medesima condizione il comune di Gubbio continuera' a godere del sussidio stanziato in suo favore nel bilancio della pubblica istruzione in dipendenza del decreto 9 gennaio 1861, n. 754, del R. commissario generale straordinario delle provincie delle Marche.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 4 aprile 1907.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]RAVA.
[12]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 16 aprile 1907 al 16 dicembre 2009
