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Al concorso di cui ali'articolo precedente potranno prendere parte gli ufficiali di complemento che siano centurioni della Milizia nazionale portuaria, o tenenti di vascello, o capitani delle armi navali, o capitani del Regio esercito, della Regia aeronautica, del Corpo delle Regie capitanerie di porto, e siano muniti di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o degli istituti superiori navali ed abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio da ufficiale.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
