Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Nella parte passiva del bilancio del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio 1910-911, sara' stanziata l'annua somma di L. 150,000 per concorso dello Stato all'iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa nazionale di previdenza degli operai, e per un «Fondo sussidi di invalidita' e di vedovanza» a favore del detto personale, giusta le norme da stabilirsi con apposito regolamento.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Facta - Tedesco.
[11]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 2 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
