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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Nella parte passiva del bilancio del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio 1910-911, sara' stanziata l'annua somma di L. 150,000 per concorso dello Stato all'iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa nazionale di previdenza degli operai, e per un «Fondo sussidi di invalidita' e di vedovanza» a favore del detto personale, giusta le norme da stabilirsi con apposito regolamento.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Facta - Tedesco.

[11]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 2 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;518~art1 · fonte del testo

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