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Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato, per la produzione di bozzoli della campagna 1955, concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 50 per ogni chilogrammo, a fresco, di prodotto conferito, qualora il prezzo dei bozzoli, base 10 per 1, non superi le lire 500 per chilogrammo, corrispondente al primo costo seta di lire 5000 per chilogrammo al netto delle spese di trasporto, essiccazione, cernita, conservazione e finanziamento, computate, agli effetti della presente legge, nella misura fissa di lire 55 per chilogrammo. La concessione ed il pagamento del contributo statale, rapportato al quantitativo massimo di bozzoli a fresco di 12 milioni di chilogrammi, potra' essere effettuato, anche prima della chiusura dell'ammasso, in riferimento alle partite vendute in ciascun bimestre.

Testo in vigore dal 20 agosto 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;729~art2 · fonte del testo

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