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[1]Il Ministero delle finanze e' autorizzato a concedere con esenzione da tasse, una lotteria nazionale per un numero di biglietti non eccedente i quattro milioni a favore, in parti uguali, dei due Comitati esecutivi di Roma e Torino.
[2]Il programma di esecuzione della lotteria verra' approvato con lo stesso decreto Reale che ne autorizzera' la concessione.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
