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La spesa straordinaria di L. 3,000,000 autorizzata con l'art. 1 verra' stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari dal 1908-909, 1010-911 e 1911-912, in ragione di L. 500,000 annuo a ciascuno dei due Comitati esecutivi predetti.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
