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A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' europea i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi. Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto. I contributi sono ripartiti nel modo seguente:

  • a)il 20 per cento della somma stanziata e' ripartita in misura uguale tra i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma precedente;
  • b)la somma residua e' ripartita tra i partiti aventi diritto in proporzione ai voti ottenuti. I contributi per le spese elettorali sono versati su domanda dei rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera. L'erogazione dei contributi e' disposta con decreto del Presidente della Camera, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 12 agosto 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-08-08;422~art1 · fonte del testo

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