Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 1988 al 1 gennaio 1994. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, potranno essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate saranno costituite in deposito cauzionale presso gli enti mutuanti finche' non sia stata ad essi giustificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1988-10-27;458~art2 · fonte del testo
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