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[1]In deroga all'art. 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, per i mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 3 del precitato decreto ed intesi alla bonifica integrale della parte del comprensorio della bonifica di Burana ricadente nelle provincie di Modena e Mantova e dei comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria ricadenti in tutto o in parte nel Basso Ravennate e nel Basso Bolognese, e' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 3.50 per cento nell'interesse annuo, qualora i mutui vengano contratti al tasso del 6 per cento o superiore; nel caso che i mutui siano contratti a interesse inferiore al 6 per cento, la differenza sara' per intero calcolata a scomputo della predetta percentuale di concorso statale.
[2]I mutui potranno essere concessi anche da istituti ed enti diversi da quelli contemplati nell'art. 22 sopracitato, purche' autorizzativi dai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.
[3]Le domande per la concessione del concorso di cui al primo comma saranno sottoposte alla preventiva approvazione dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.
Testo in vigore dal 10 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
