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[1]Possono concorrere al grado di capitano delle Armi navali in servizio permanente effettivo gli ufficiali di complemento che siano tenenti di vascello, capitani dei Corpi del Genio navale e delle Armi navali, capitani del Regio esercito, appartenenti alle Armi di artiglieria o genio, o capitani della Regia aeronautica, appartenenti al ruolo del Genio aeronautico, e siano muniti di laurea in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica, ovvero in chimica o in chimica industriale o in fisica, non abbiano superato il 37° anno di eta' ed abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo da ufficiale.

[2]Possono concorrere al grado di tenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo i tenenti ed i sottotenenti di complemento delle Forze armate, che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel comma precedente, non abbiano superato il 30° anno di eta' ed abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo da ufficiale.

Testo in vigore dal 11 giugno 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-05-05;470~art3 · fonte del testo

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