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[1]Non avvenendo entro il termine di cui all'art. 1, la conciliazione, i verbali di contravvenzione saranno rimessi avanti l'autorita' giudiziaria per l'ulteriore corso di giustizia.
[2]((Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze, ed ogni altro atto relativo alle conciliazioni regolate dalla presente legge sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro)).
Testo in vigore dal 13 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
