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[1]Con decreto Ministeriale saranno approvate le norme, condizioni e modalita' d'applicazione delle tariffe pei trasporti di cui nel precedente articolo 1, e verra' stabilita la data d'attuazione delle tariffe medesime, la quale non potra' essere protratta oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]G. Giusso. Carcano. Di Broglio. Baccelli.
[6]Visto, Il Guardasigilli Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1902 al 16 dicembre 2009
